FAQ

Che cos’è l’accettazione tacita di eredità?

L’eredità richiede sempre un’accettazione da parte dell’erede designato e può essere espressa o tacita. É espressa quando la volontà di essere erede viene manifestata in modo diretto, in un atto formale: spesso ciò non avviene e si verifica, dunque, un’accettazione tacita dell’eredità.

Questa si verifica quando una persona chiamata all’eredità compie un atto che implica necessariamente la volontà di accettare l’eredità, che egli non potrebbe compiere se non nella qualità di erede. Gli esempi più frequenti sono la vendita di un bene ereditario o la stipula di un mutuo garantito da ipoteca su bene ereditario.

Se l’eredità comprende beni immobili, l’accettazione dell’eredità deve essere trascritta nei registri immobiliari. In questo modo chiunque, prendendo visione di tali registri, è in grado di verificare la proprietà di un immobile ricostruendone la storia. Data l’impostazione dei nostri registri immobiliari (una scheda per ogni persona) è essenziale poter verificare i singoli passaggi, come gli anelli di una catena, fino a risalire all’acquisto avvenuto oltre vent’anni prima.

La trascrizione è un obbligo di legge (artt. 2648 e 2671 c.c.), ma soprattutto deve avvenire nell’interesse dell’acquirente. L’art. 2650 c.c. dispone, infatti, che “le successive trascrizioni o iscrizioni a carico dell’acquirente non producono effetto se non è stato trascritto l’atto anteriore di acquisto”. Se non viene eseguita la trascrizione dell’accettazione di eredità, l’acquirente rischia di perdere la proprietà dell’immobile acquistato nel caso in cui dovesse risultare che il venditore non era il vero erede (o comunque non era l’unico erede), magari in seguito alla scoperta di un testamento o del suo annullamento.

Invece, se la trascrizione è stata regolarmente eseguita, tali vicende non pregiudicano l’acquirente in buona fede. Inoltre, quando contestualmente all’acquisto viene stipulato un mutuo ipotecario, anche la banca può richiedere che l’accettazione tacita sia regolarmente trascritta, perché in mancanza l’ipoteca sarebbe priva di efficacia.

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